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Come Fare Per

Cambio di residenza in tempo reale

Come Fare:
Le nuove regole per l’iscrizione anagrafica
A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”, contenuta nell’art.5 del DL 9.2.2012 N.5 convertito in legge 4.4.2012 n.35.La nuova disciplina si applica alle dichiarazioni anagrafiche riguardanti:il trasferimento di residenza da un altro Comune o dall’estero;
  •  il trasferimento di residenza all’estero
  • la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza anagrafica,
  • il mutamento nella composizione della famiglia o della convivenza (integrazione, scissione),
  • il cambiamento di abitazione all’interno del Comune
Modulistica:
Per presentare le dichiarazioni anagrafiche elencate sopra i cittadini devono utilizzare esclusivamente i moduli – conformi a quelli predisposti dal Ministero dell’Interno – pubblicati nel sito Internet del Comune di Granze, scaricabili a fondo pagina.
  
Modalità di presentazione
Le dichiarazioni, compilate e sottoscritte, possono essere presentate al Comune tramite consegna diretta allo Sportello Anagrafe (Via della Libertà 247 ), oppure inoltrate attraverso le seguenti modalità:
  • lettera raccomandata indirizzata “Comune di GRANZE, Ufficio Servizi demografici, Via della Libertà 247,  35040   GRANZE (PD)”,
  • invio per posta elettronica – semplice o certificata – al seguente indirizzo PEC: granze.pd@cert.ip-veneto.net o email: info@comune.granze.pd.it  . In tal caso occorre indicare nell’oggetto: “Dichiarazione anagrafica”.
La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica (posta elettronica semplice o certificata) deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale, la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, la copia della dichiarazione, recante la firma autografa del richiedente, deve essere acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Compilazione della dichiarazione:
Alla dichiarazione – comunque venga inoltrata – deve essere allegata copia del documento di identità sia del richiedente, sia delle persone che trasferiscono la residenza unitamente allo stesso. Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono inoltre sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve necessariamente contenere tutti i dati obbligatori previsti dal modulo e contrassegnati da un asterisco (*).In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo Sportello Unico, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione risulti non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’In­terno con la circolare 27.04.21012 n.9. Si precisa inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica l’indirizzo di abitazione dovrà essere indicato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto. In caso di dubbio circa l’indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare il Servizio Anagrafe per verificarne la correttezza e completezza.
Cittadini stranieri comunitari e non:
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007, indicati nell’allegato B.I cittadini di Stati non appartenenti All’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno, indicati nell’allegato A.
Tutti i cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti.
Effetti della nuova normativa:
Come stabilisce la nuova normativa, gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente viene iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro i successivi due giorni lavorativi il Comune di provenienza deve provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni al completamento dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate ai soggetti privati.Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica procede, entro 45 giorni dalla presentazione, all’accertamento dei requisiti ai quali è subordinata l’iscrizione anagrafica (in primo luogo: l’ef­fettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).In caso di accertamento negativo,o di accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.

Dove Rivolgersi:
Servizi demografici - Anagrafe - Stato civile - Elettorale - Leva (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File pdfAllegato A (77,47 KB)

File pdfAllegato B (157,13 KB)

File wordDichiarazione di residenza e cambio residenza (149 KB)

File pdfdichiarazione di trasferimento all'estero (34,22 KB)